SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 2 febbraio 2009, n.
2561
(Pres. Rovelli – est. Parziale)
Motivi della decisione
1. Il motivo a fondamento del ricorso.
Il ricorrente deduce “violazione e/o falsa
applicazione di norme di legge: articolo 112 c.p.c.,
articoli 1325, 1326, 1346, 1362, 1374, 2222, 2229,
2230, 2233, 1206 codice civile, nonché difetto di
motivazione in ordine a punti decisivi della
controversia”.
La Corte di appello aveva escluso che fosse
intervenuto un accordo tra le parti, perché le
lettere in atti costituivano solo una serie di
proposte in fieri. Deduce, quindi, il ricorrente la
violazione dell'articolo 112 c.p.c., poiché
l'oggetto della controversia non stava
nell'esistenza o meno di un accordo, ma nella
definizione della sua portata. L'accordo era,
invece, intervenuto su alcuni punti: era quindi
compito della Corte territoriale quello di stabilire
se tali punti erano sufficienti o meno a dar vita al
contratto. La Corte territoriale aveva, invece,
affermato che non vi era stato alcun accordo.
Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte, oltre ad
essere incorsa in difetto di motivazione, avrebbe
violato l'articolo 1362 codice civile, avendo
interpretato il contenuto della lettera del legale
rappresentante della VIDEA spa del 30 luglio 1990
come inidonea a determinare un accordo per non
essere “neppure specificatamente indicati gli
elementi essenziali del contratto ed in particolare
la specifica prestazione che l'appellante avrebbe
dovuto eseguire, il corrispettivo e i termini del
pagamento”. La Corte aveva errato perché da tale
lettera si sarebbero dovuti rilevare tutti i
requisiti di un accordo contrattuale. La Corte
avrebbe dovuto rilevare, sul piano lessicale, che
non veniva utilizzato né il verbo “proporre”, né il
sostantivo “proposta” o termini di analogo
significato; che l'uso di espressioni quali “quanto
già definito”, “ti assicura”, “deve intendersi”, “si
assume”, erano di per sé idonee a significare un già
concordato assetto del rapporto e non la mera
previsione di un accordo futuro. Inoltre, la Corte
di appello non avrebbe spiegato l'inconciliabilità
della manifestazione di volontà di confermare
“quanto già definito”, espressa nella lettera in
questione con la definizione data alla lettera come
“proposta”; né per quale motivo la cifra di 500
milioni non potesse essere ritenuta un
corrispettivo; né infine veniva fornita una
spiegazione alla ritenuta insufficiente indicazione,
come contropartita del predetto compenso, delle
prestazioni dell'odierno ricorrente quale autore e
conduttore di trasmissioni. A tal proposito non era
necessario indicare le “specifiche prestazioni”,
essendo invece sufficiente l'indicazione della
prestazione in termini generici per integrare
l'oggetto di un contratto, che, ai sensi
dell'articolo 1346 codice civile, poteva essere
determinabile, tenuto conto della qualità
professionale del B. (giornalista, autore e
conduttore di trasmissioni). Infine, quanto alla
determinazione dei compensi, ben poteva trovare
applicazione l'articolo 2233 codice civile, che ne
consente la determinazione attraverso il tariffario
dei compensi periodicamente aggiornato dal Consiglio
Nazionale dei Giornalisti.
Quanto infine alla valutazione del comportamento
tenuto dal B., valorizzato dalla Corte con
riferimento al rifiuto a sottoscrivere l'unica
proposta concreta di cui alla scrittura privata del
9 ottobre 1992, il ricorrente afferma che tale
proposta non risulta dagli atti processuali e che
comunque non si comprenderebbe sulla base di quali
elementi la Corte abbia concluso per la presenza di
una proposta di contratto “concreta e completa” in
tale scrittura del 9 ottobre 1992; né la Corte
chiarisce da quali elementi abbia desunto il rifiuto
del B. a sottoscrivere tale proposta di contratto.
La Corte, invece, ai sensi dell'articolo 1362 codice
civile, avrebbe dovuto valutare il comportamento
delle parti e in particolare prendere in esame
l'accordo del 30 luglio 1999 sulla base del quale
VIDEA spa aveva realizzato con la partecipazione del
B. soltanto un programma di 20 puntate e per il
quale aveva corrisposto un compenso ben al di sotto
di quello normalmente percepito dal B..
Tale attività era idonea a dimostrare un
principio d'esecuzione di quanto previsto dalla
lettera del 30 luglio 1990 e pertanto la natura
pattizia del relativo contenuto. L'aver omesso
l'esame di tale aspetto della vicenda concreta, a
giudizio del B., determina un difetto di motivazione
sul punto nonché disapplicazione dell'articolo 1362.
2. Il motivo è infondato e va respinto.
2.1 - In relazione alle specifiche censure
contenute nel motivo, appare opportuno richiamare i
principi di diritto più volte affermati da questa
Corte in materia di interpretazione del contratto e
di puntuazione.
In materia di interpretazione della volontà
negoziale appare opportuno richiamare Cass. 2005 n.
28479 (successive conformi Cass. 2006 n. 22899;
Cass. 2007 n. 4176; Cass. 2007 n. 18180) che ha
affermato:
“In tema di interpretazione del contratto - che
costituisce operazione riservata al giudice di
merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede
di legittimità soltanto per violazione dei canoni
legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di
motivazione - ai fini della ricerca della comune
intenzione dei contraenti, il primo e principale
strumento è rappresentato dal senso letterale delle
parole e delle espressioni utilizzate nel contratto,
con la conseguente preclusione del ricorso ad altri
criteri interpretativi, quando la comune volontà
delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle
espressioni adoperate, e sia talmente chiara da
precludere la ricerca di una volontà diversa. Il
rilievo da assegnare alla formulazione letterale
dev'essere peraltro verificato alla luce dell'intero
contesto contrattuale, e le singole clausole vanno
considerate in correlazione tra loro, dovendo
procedersi al loro coordinamento a norma dell'art.
1363 cod. civ., e dovendosi intendere per senso
letterale delle parole tutta la formulazione
letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua
parte ed in ogni parola che la compone, e non già in
una parte soltanto, quale una singola clausola di un
contratto composto di più clausole, dovendo il
giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e
parole al fine di chiarirne il significato”.
E ancora:
Cass. 2005 n. 8296 (successive conformi
Cass. 2007 n. 1825) - In tema di interpretazione del
contratto - riservata al giudice del merito, le cui
valutazioni sono censurabili in sede di legittimità
solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica
contrattuale o per vizi di motivazione - al fine di
far valere i suddetti vizi, il ricorrente per
cassazione, per il principio di specificità ed
autosufficienza del ricorso, deve riportare il testo
integrale della regolamentazione pattizia del
rapporto nella sua originaria formulazione, o della
parte in contestazione, precisare quali norme
ermeneutiche siano state in concreto violate e
specificare in qual modo e con quali considerazioni
il giudice di merito se ne sia discostato.
Cass. 2005 n. 5624: “Costituisce questione di
merito, rimessa al giudice competente, valutare il
grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai
fini dell'impiego articolato dei vari criteri
ermeneutici; deve escludersi: quindi: che nel
giudizio di cassazione possa procedersi a una
diretta valutazione della clausola contrattuale, al
fine di escludere la legittimità del ricorso da
parte del giudice di merito al canone ermeneutico
del comportamento successivo delle parti”.
Cass. 2004 n. 15381 (successive conformi Cass.
2006 n. 5475) - In tema di ermeneutica contrattuale,
l'accertamento della volontà delle parti in
relazione al contenuto del negozio si traduce in una
indagine di fatto, affidata al giudice di merito e
censurabile in sede di legittimità nella sola
ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di
violazione di canoni legali di interpretazione
contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod.
civ.. Nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti
espressamente tale violazione, egli ha l'onere di
indicare, in modo specifico, i criteri in concreto
non osservati dal giudice di merito e, soprattutto,
il modo in cui questi si sia da essi discostato, non
essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica
della decisione sfavorevole, formulata attraverso la
mera prospettazione di una diversa (e più
favorevole) interpretazione rispetto a quella
adottata dal giudicante.
In ordine, poi, alla questione portata all'esame
di questa Corte, circa la distinzione tra mera
“puntuazione” e contratto, appare utile richiamare
Cass. 2005 n. 910 (confermata da Cass. 2007 n.
20701), che ha affermato:
“Ai fini della configurabilità di un
definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra
le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli
elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare
pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa
solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati
in apposito documento (cosiddetto minuta o
puntuazione), risulti rimessa ad un tempo successivo
la determinazione degli elementi accessori.
Peraltro, anche in presenza del completo ordinamento
di un determinato assetto negoziale può risultare
integrato un atto meramente preparatorio di un
futuro contratto, come tale non vincolante tra le
parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà
delle medesime di considerare concluso il contratto,
il cui accertamento, nel rispetto dei canoni
ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod.
civ., è rimesso alla valutazione del giudice di
merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da
motivazione congrua ed immune da vizi logici e
giuridici”.
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. 2006
n. 14267 cha ha affermato:
“Ai fini della configurabilità di un definitivo
vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti
sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi
dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la
sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su
quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito
documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la
determinazione degli elementi accessori. Pertanto,
anche in presenza del completo ordinamento di un
determinato assetto negoziale, può risultare
integrato un atto meramente preparatorio di un
futuro contratto, come tale non vincolante tra le
parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà
delle medesime di considerare concluso il contratto,
il cui accertamento, nel rispetto dei canoni
ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod.
civ., è rimesso alla valutazione del giudice di
merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da
motivazione congrua ed immune da vizi logici e
giuridici”.
2.2 - La Corte di appello di Roma, pur con
motivazione sintetica, si è attenuta ai suindicati
principi, ritenendo che si trattasse di mera
“puntuazione” e non già di contratto.
Nella sua motivazione la Corte afferma che “le
lettere in atti costituiscono solo una serie di
proposte in fieri nelle quali, ad esclusione
dell'ultima proposta, completamente difforme dalle
precedenti e espressamente respinta dallo stesso B.,
non sono neppure specificamente indicati gli
elementi essenziali del contratto ed in particolare
la specifica prestazione che l'appellante avrebbe
dovuto eseguire, il corrispettivo e i termini del
pagamento”.
Aggiunge poi la Corte che: “trattasi, come
giustamente rilevato dal primo giudice, peraltro con
argomentazioni non specificamente contestate, di una
fase meramente iniziale di un procedimento formativo
della volontà contrattuale che non ha dato luogo
all'incontro delle volontà”.
La Corte territoriale poi conclude facendo anche
riferimento al comportamento tenuto dal B., al solo
evidente scopo di ulteriormente rafforzare la
decisione, offrendo un'ulteriore ratio decidendi.
Il punto centrale della decisione assunta dalla
Corte d'appello sta nell'aver interpretato come mera
“puntuazione” l'accordo (perché l'accordo sui punti
considerati nella scrittura vi fu) su alcuni aspetti
delle possibili trattative, tra i quali non erano
presenti gli elementi essenziali del contratto e “in
particolare la specifica prestazione che
l'appellante (il B., n.d.r.) avrebbe dovuto
eseguire, il corrispettivo e i termini del
pagamento”.
La Corte ha, quindi, valutato il contenuto della
scrittura in questione e, con un ragionamento che
appare immune da vizi logici e giuridici, ha
concluso nel senso indicato.
Col suo unico motivo di ricorso, il B. deduce in
primo luogo la violazione dell'articolo 112 c.p.c.,
osservando che l'oggetto della controversia non
consisteva nell'esistenza o meno di un accordo, ma
nella definizione della sua portata (poiché un
accordo era già intervenuto). Sul punto non vi è
alcuna violazione dell'articolo 112 c.p.c., perché
all'evidenza la Corte non ha negato che sui singoli
punti della scrittura del 30 luglio 1990 vi fosse un
accordo tra le parti, ma si è limitata a qualificare
tali accordi insufficienti ad integrare un
contratto. Si tratta dì una valutazione di merito
come tale, poiché adeguatamente motivata,
insuscettibile di censura in questa sede.
Quanto alle restanti censure in ordine ai vizi di
motivazione circa l'interpretazione della scrittura,
il ricorrente richiama nuovamente le critiche già
avanzate in appello, che tendono ad atomizzare la
lettura del testo della scrittura, dando ad ogni
singola locuzione letterale un significato utile a
confermare la sua tesi. Dimentica però parte
ricorrente il punto nodale delle valutazioni date
dai giudici del merito, che hanno considerato i
punti, oggetto di accordo, insufficienti a definire
il contenuto degli elementi essenziali del
contratto. E ciò quanto alla prestazione (del tutto
genericamente indicata) e al corrispettivo, pure
generico e non adeguato a costituire punto di
riferimento per la liquidazione delle competenze
(come del resto riconosciuto dallo stesso B. per
l'unica prestazione nel tempo intercorsa tra le
parti). Nessun riferimento è poi contenuto ai
termini di esecuzione della prestazione e del
pagamento.
A fronte di tale decisiva argomentazione, il
ricorrente fa richiamo a modalità di integrazione
del “contratto”, ai sensi dell'articolo 1346 codice
civile, quanto alle prestazioni e all'articolo 2233
del codice civile per la determinazione dei relativi
compensi sulla base del tariffario dei giornalisti.
Trascura, però, di considerare la complessità e la
specificità delle prestazioni in audio e in video
che potevano essere da lui rese quale giornalista e
la difficoltà di dare un significato alla previsione
del compenso di 500 milioni, voluta dalle parti, in
relazione alla richiesta applicazione del tariffario
professionale mai richiamato, né espressamente né
implicitamente, neanche nelle successive vicende.
Quanto poi alla valutazione del suo comportamento
con riferimento alla scrittura del 9 ottobre 1992,
occorre ribadire che le argomentazioni della Corte
sul punto furono effettuate “ad abundantiam”, ad
ulteriore conferma dell'opzione interpretativa
adottata, che, come detto, sia pure sinteticamente
motivata, appare immune da vizi logici e giuridici.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte
ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in
complessivi euro 5.100,00 di cui 5.000,00 per
onorari, oltre accessori di legge.