SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 2 aprile 2009, n. 8016
IN FATTO
La s.a.s. " S. di. L. M. , nel convenire in
giudizio dinanzi al tribunale di Genova l'avv. M.M.,
espose che, in qualità di impresa artigiana di
legatoria di libri, avendo eseguito ripetute
prestazioni in favore della società B. s.p.a. per un
valore di oltre lire 80 milioni, si era rivolta, in
seguito al fallimento della debitrice, alla predetta
professionista, la quale, erroneamente predisposta
la domanda di ammissione al passivo della debitrice,
aveva ottenuto l'insinuazione in via soltanto
chirografaria, mentre il progetto di ripartizione
dell'attivo predisposto dalla curatela avrebbe
previsto il soddisfacimento dei crediti degli
artigiani (dal quale essa istante era stata esclusa)
in via privilegiata ex articolo 2751 bis c.c., n. 5.
La M.M. , nel costituirsi, controdedusse che il M.L.
, a sua specifica richiesta, le aveva espressamente
dichiarato che l'impresa da lui amministrata era di
tipo industriale - circostanza confermata in fatto
dall'utilizzazione di costosi macchinari e
dall'acquisto dei locali di esercizio dell'azienda
per circa lire un miliardo -, tale dichiarazione
ricevendo poi ulteriore conferma da un colloquio
intercorso tra il M.L. e una collaboratrice della
M.M. che, richiesto un preventivo per la rilegatura
di 50 volumi di riviste giuridiche, si era sentita
replicare che l'attività dell'azienda era di tipo
industriale (tanto da essere invitata a rivolgersi
ad un rilegatore di tipo artigianale).
Il giudice di primo grado respinse la domanda,
ritenendo la " S. " impresa industriale, attesane la
prevalenza del capitale sul lavoro.
La sentenza fu impugnata dalla predetta società
dinanzi alla corte di appello di Genova, la quale,
nell'accoglierne, sia pur soltanto in parte, il
gravame, osservò, per quanto ancora rileva nel
presente giudizio di legittimità:
1) che le eccezioni di rito sollevate in limine
dall'appellata (nullità della citazione per vizio
della procura rilasciata in primo grado e per
mancata indicazione dell'invito a costituirsi in
giudizio nel termine di 20 giorni prima dell'udienza
fissata per la comparizione) erano infondate,
poiché, da un canto: a) il mandato ad litem
rilasciato in calce all'atto di citazione in primo
grado contemplava la facoltà, per il difensore, di
proporre appello; b) la trasformazione della " S. "
nel corso del giudizio da s.n.c. in s.a.s. non aveva
alcun riflesso sulla rappresentanza processuale
dell'ente, non essendosi dato luogo alla creazione
di altra società; c) la messa in liquidazione della
società (con sostituzione del liquidatore
all'amministratore) era del pari irrilevante, attesa
la funzione della procura alle liti (volta a
instaurare un rapporto diretto tra il difensore e la
società, con conseguente irrilevanza delle vicende
evolutivo-modificative dell'organo societario); d)
tutto ciò a prescindere dalla ulteriore circostanza
costituita dalla ratifica dell'atto di impugnazione
con procura alle liti rilasciata dal liquidatore
della società a margine del ricorso in ATP nel corso
del giudizio di appello; dall'altro, alla luce della
agevole lettura delle disposizioni codicistiche di
cui all'articolo 167 c.p.c., che sopperivano alla
mancanza, nell'atto di citazione in appello, del
rituale avvertimento a costituirsi tempestivamente;
2) che le doglianze di merito dell'appellante
risultavano di converso fondate, sia pur in parte
qua: l'articolata indagine peritale eseguita in
corso di giudizio (condotta sulla scorta di
un'analisi comparata di tre dati di indagine,
costituiti dalle scritture contabili della società,
dall'entità della produzione e da alcune
testimonianze), difatti, aveva evidenziato una serie
di dati e circostanze del tutto condivisibili quanto
alla ricostruzione del fattore lavoro e del compenso
figurativo ricevuto dai tre soci dell'azienda,
mentre le conclusioni relative al capitale impiegato
dovevano essere significativamente rettificate sulla
base della mancata considerazione della velocità del
capitale circolante e della mancata evidenziazione
della circostanza relativa alla quota di
ammortamento del capitale investito, nel 1990,
nell'acquisto dell'immobile sede dell'azienda;
3) che era lecito concludere, pertanto, nel senso
della prevalenza del fattore lavoro sul capitale,
con conseguente riconoscimento, alla società " S. ",
della qualità di impresa artigiana;
4) che il comportamento dell'avv. M. M. doveva
dirsi, per l'effetto, senz'altro colposo, essendosi
ella rimessa ad informazioni acquisite da un suo
collaboratore anziché privilegiare (quantomeno sino
a prova contraria) il dato formale costituito
dall'iscrizione della ditta nell'albo delle imprese
artigiane: e la riprova del mancato approfondimento
della questione di diritto era altresì costituita
dal modestissimo compenso (lire 200.000) richiesto
al M.L. ;
5) che, d'altro canto, colpevole doveva dirsi
altresì il comportamento di quest'ultimo, le cui
risposte, dapprima al difensore, dipoi al
collaboratore del medesimo, avevano indubitabilmente
agevolato l'errore lamentato;
6) che l'entità del concorso colposo del creditore
ex articolo 1227 c.c., andava nella specie,
quantificato nella misura dei 2/3;
7) che la perdita di chance di ottenere, nel
giudizio di ammissione al passivo, l'insinuazione
privilegiata e non soltanto chirografaria poteva a
sua volta quantificarsi nella misura del 50%.
La sentenza della corte territoriale e' stata
impugnata, dalla " S." in via principale e dalla
M.M. in via incidentale, con ricorso per cassazione
sorretto, rispettivamente, da due e cinque motivi di
gravame.
Le parti hanno entrambe depositato memorie
illustrative.
IN DIRITTO
I ricorsi, principale e incidentale, devono
essere riuniti.
Essi sono entrambi infondati.
Con il primo motivo del ricorso principale, si
denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione
di norme di diritto (articoli 1218, 1223, 1225, 1226
e 2907 c.c.).
Con il secondo motivo, il ricorrente principale
denuncia ancora un vizio di violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (articolo 1221
c.c., comma 1 e articolo 2697 c.c., comma 2) e di
omessa motivazione su di un punto parzialmente
decisivo della controversia.
Entrambi i motivi risultano privo di pregio.
Essi si infrangono, difatti, sul corretto impianto
motivazionale adottato dal giudice d'appello nella
parte in cui ha ritenuto, con ammirevole precisione
e commendevole rigore argomentativo (apprezzabile,
in particolare, all'esito della lettura delle pp. 16
e ss. della sentenza impugnata) che il danno
lamentato andasse, da un canto, rapportato alla
perdita di chance di ammissione al passivo
fallimentare come credito privilegiato -
quantificando tale voce di danno emergente, con
apprezzamento di fatto del tutto incensurabile
dacché scevro da vizi logico-giuridici, nella misura
del 50% dall'altro, ridotto in proporzione del
colpevole comportamento tenuto dal ricorrente
(apprezzamento fattuale, anche questo, del tutto
condivisibile perché esente da qualsiasi vizio
logico-giuridico, attesa la indiscutibilmente grave
negligenza, sul piano dichiarativo e
comportamentale, caratterizzante il comportamento
del M.L. ). In realtà, entrambi i motivi, sì come
articolati, pur lamentando formalmente una plurima
violazione di legge e un decisivo difetto di
motivazione, si risolvono, in realtà, nella (non più
ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e
circostanze ormai definitivamente accertati in sede
di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal
prospettare a questa Corte un vizio della sentenza
rilevante sotto il profilo di cui all'articolo 360
c.p.c., nn. 3 e 5, si induce piuttosto ad invocare
una diversa lettura delle risultanze procedimentali
cosi' come accertare e ricostruite dalla corte
territoriale, muovendo così all'impugnata sentenza
censure del tutto inammissibili, perché la
valutazione delle risultanze probatorie (e tra esse
il giudizio sulla correttezza della CTU, ampiamente
ed analiticamente motivato dalla corte genovese sia
in senso positivo che negativo), al pari della
scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a
sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti
di fatto riservati in via esclusiva al giudice di
merito il quale, nel porre a fondamento del proprio
convincimento e della propria decisione una fonte di
prova con esclusione di altre, nel privilegiare una
ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur
astrattamente possibili e logicamente non
impredicabili), non incontra altro limite che quello
di indicare le ragioni del proprio convincimento,
senza essere peraltro tenuto ad affrontare e
discutere ogni singola risultanza processuale ovvero
a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E'
principio di diritto ormai consolidato quello per
cui l'articolo 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in
alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di
Cassazione il potere di riesaminare il merito della
causa, consentendo ad essa, di converso, il solo
controllo - sotto il profilo logico-formale e della
correttezza giuridica - delle valutazioni compiute
dal giudice d'appello, al quale soltanto, va
ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del
proprio convincimento valutando le prove,
controllandone la logica attendibilità e la
giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle
funzionali alla dimostrazione dei fatti in
discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi
di prove c.d. legali, tassativamente previste dal
sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente,
nella specie, pur denunciando, apparentemente, una
deficiente motivazione della sentenza di secondo
grado, inammissibilmente (perché in contrasto con
gli stessi limiti morfologici e funzionali del
giudizio di' legittimità) sollecita a questa Corte
una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai
cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel
corso dei precedenti gradi del procedimento, così
mostrando di anelare ad una surrettizia
trasformazione del giudizio di legittimità in un
nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale
ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di
fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità
maggiore o minore di questa o di quella risultanza
procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse
dal giudice di appello non condivise e per ciò solo
censurate al fine di ottenerne la sostituzione con
altre più consone ai propri desiderata, quasi che
nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei
fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi
dinanzi al giudice di legittimità'.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale (in
realtà, il primo argomento di doglianza), l'avv. M.
M. denuncia nuovamente un vizio di violazione e
falsa applicazione di norme di diritto (articoli 83,
125 e 182 c.p.c.) e di omessa o insufficiente
motivazione su di un punto decisivo della
controversia.
Il motivo non ha giuridico fondamento.
Come correttamente opinato dal giudice d'appello, la
doglianza relativa ad un preteso vizio
rappresentativo in ipotesi predicabile in capo al
difensore della " S. " è del tutto infondata, come
stabilito da questa stessa corte, per un caso del
tutto analogo, con la sentenza 11847/2007,
predicativa di un principio di diritto cui questo
collegio intende senz'altro dare continuità.
Al rigetto del motivo in esame consegue
l'assorbimento di quello successivo, contrassegnato
con il n. 4, che attiene a pretesi vizi della
procura successivamente rilasciata dal liquidatore
della " S.".
Con il quinto motivo del ricorso incidentale (in
realtà, il terzo), si denuncia, nuovamente, un
preteso vizio di violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (articoli 163 e 164 c.p.c.); una
omessa o insufficiente motivazione su di un punto
decisivo della controversia.
La doglianza non può essere accolta, avendo, anche
su questo punto, la corte ligure del tutto
correttamente ritenuto valida la notificazione in
appello pur in mancanza dell'avviso del termine di
costituzione: va in questa sede ulteriormente
specificato, ad integrazione della motivazione del
giudice territoriale, come nessuna questione di
nullità dell'atto introduttivo del giudizio di
gravame fosse fondatamente proponibile nella specie,
essendosi l'appellato ritualmente costituito in
quella sede (la giurisprudenza di questa corte e',
sul punto, del tutto consolidata: ex multis, Cass.
6820/02; 17474/07; 26662/07; 17951/08).
Con il sesto motivo, il ricorrente incidentale un
ulteriore vizio di insufficiente e contraddittoria
motivazione su di un punto decisivo della
controversia per avere la corte di appello
qualificato come artigiana l'azienda del M..
La censura e' infondata, e il rigetto delle
argomentazioni che la sostengono trova fondamento
nelle considerazioni svolte in precedenza in sede di
esame del ricorso principale.
Con il settimo motivo, infine, il ricorrente
incidentale deduce la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (articolo 2236
c.c.); la omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su di un punto decisivo della
controversia, lamentando la mancata applicazione, da
parte del giudice territoriale, della norma di cui
all'articolo 2236 c.c., in sede di valutazione della
colpa professionale ascritta al difensore, avv. M.
M..
La censura e' inammissibile, per essere stata per la
prima volta rappresentata in questa sede.
Entrambi i ricorsi sono pertanto rigettati.
La disciplina delle spese e' regolata come da
dispositivo.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi e li rigetta
entrambi. Dichiara interamente compensate le spese
del giudizio di Cassazione.