SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 20 aprile 2009, n.
9350
(Pres. Finocchiaro - est.
Ambrosio)
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va dato atto
dell'inammissibilità della produzione documentale
esibita da parte ricorrente all'udienza pubblica
(con la sola esclusione della copia di una sentenza
da sezione penale di questa Corte, allegata a
corredo di citazione giurisprudenziale), trattandosi
di documenti diversi da quelli previsti dall'art.
372 c.p.c. e, comunque, tardivamente depositati.
2. Va anteposto l'esame del quarto e ultimo
motivo che, sebbene proposto “in ulteriore
subordine”, attiene a una questione di carattere
pregiudiziale - quella della rituale instaurazione
del contraddittorio in appello - che, se fondata,
dovrebbe essere oggetto di rilievo di ufficio.
La questione, già dedotta in secondo grado sub
specie di eccezione di “giuridica inesistenza”
dell'appello, muove dalla considerazione che
l'impugnazione venne notificata a L. D. C., quale
erede dell'originaria attrice, non già
personalmente, bensì presso l'avv. Luigi Cianciusi,
nel domicilio eletto dalla medesima erede all'atto
della notificazione della sentenza del Tribunale,
contestualmente al precetto.
La Corte di appello, nel respingere l'eccezione,
ha innanzitutto escluso che il difetto riguardasse
la vocatio in ius, osservando che gli appellanti
avevano avuto notizia del decesso dell'originaria
attrice attraverso la notifica della sentenza e del
precetto e avevano, quindi, ritualmente evocato in
giudizio l'erede; ha, quindi, rilevato che il vizio,
eventualmente attinente alla notificazione,
risultava sanato dalla costituzione in giudizio
dell'appellata, con il ministero dello stesso avv.
Cianciusi entro il termine annuale per la
proponibilità dell'appello (oltre che nei termini di
cui agli artt. 347 e 166 c.p.c.); ha, infine,
rilevato che - essendo rimasto identico il difensore
(e il domicilio eletto) della de cuius e dell'erede
- doveva escludersi (anche ai sensi dell'art. 330
c.p.c.) che fosse mancato ogni collegamento tra la
persona cui l'atto era destinato, il luogo e il
soggetto cui era stato consegnata la copia dell'atto
di appello, dovendo, anzi, ritenersi il vizio stesso
insussistente: ciò in considerazione del fatto che
la notifica della sentenza e del precetto effettuata
ad istanza dell'erede della parte deceduta dopo la
costituzione in giudizio e prima della chiusura
della discussione della causa di primo grado, senza
che il procuratore costituito l'abbia dichiarato o
notificato, spiega il suo effetto solo nel processo
esecutivo e non è, quindi, idonea a incidere sul
luogo della notifica dell'impugnazione, con la
conseguenza che la notifica all'erede va fatta
presso il procuratore del de cuius.
2.1. La ricorrente, con il motivo all'esame,
denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.,
la nullità della sentenza gravata e del procedimento
in relazione agli artt. 110, 328 co. 2 e 330 co. 3
c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia
ritenuto sanato il vizio della notifica
dell'impugnazione, nonostante al momento della
notificazione non fosse configurabile alcun legame
tra l'erede e il difensore della defunta, non
potendo a tal fine rilevare il successivo
conferimento del mandato da parte dell'erede al
medesimo difensore. Chiede, dunque, a questa Corte
di affermare il principio che la notifica
dell'impugnazione all'erede nel domicilio legale
della persona defunta in violazione dell'art. 330
co. 3 c.p.c. non è sanante, quando alla data della
notificazione, relativamente all'impugnazione, non
vi sia alcun rapporto tra l'erede e il difensore
(ancorché tale rapporto sia sorto successivamente),
soprattutto nel caso in cui l'erede si sia
costituito per eccepire l'inammissibilità
dell'appello, condizionando all'ammissibilità di
detto appello, il proprio appello incidentale.
2.2. Il motivo di ricorso è infondato, anche se
la motivazione della sentenza di appello deve essere
rettificata ai sensi dell'art. 384, co. 4 c.p.c.,
nel punto in cui ha radicalmente escluso la
sussistenza di qualsiasi vizio di notifica.
Al riguardo si osserva che - intervenuta nelle
more del processo di primo grado la morte
dell'attrice, senza che l'evento venisse dichiarato
dal procuratore - gli odierni intimati hanno
esercitato il diritto di impugnazione avverso la
sentenza di primo grado nei confronti dell'erede
dell'originaria attrice, individualmente
identificata e tuttavia notificando l'atto di
appello al domicilio eletto dalla de cuius presso il
procuratore avv. Luigi Cianciusi.
Ciò posto, occorre rilevare che la norma di cui
al comma 2 dell’art. 330 c.p.c., cui ha fatto
riferimento il giudice a quo (e che la prevalente
giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile
anche nel caso di decesso avvenuto prima della
notificazione della sentenza, in quanto contenente
un'agevolazione di valore assoluto, essendo diretta
a consentire l'esercizio facilitato del diritto di
impugnazione con notificazione nei luoghi indicati
dall'art. 330 c.p.c., comma 1, senza individuazione
degli eredi) non viene in rilievo nel caso di
specie, dal momento che l'erede è stata citata
singolarmente (e ciò correttamente, attesa
l'intervenuta comunicazione dell'evento con la
notificazione della sentenza e del precetto). Nel
caso all'esame, quindi, l'erede era già stata
individuata, di modo che - escluso che l'elezione di
domicilio effettuata in precetto potesse avere
efficacia al di fuori del processo esecutivo -la
notificazione dell'impugnazione andava effettuata al
domicilio personale della stessa erede. In sostanza,
corretta la vocatio in ius, non altrettanto può
dirsi per la modalità di notificazione.
Detto ciò, occorre, innanzitutto, osservare che
il problema se la notificazione eseguita presso
l'avv. Cianciusi, fosse nulla o inesistente si
rivela, nel caso di specie, di scarso e, anzi,
nessun rilievo, dal momento che - come rilevato
dalla Corte territoriale - l'appellata si è
costituita prima della scadenza del termine per
appellare, ancorché abbia (tra l'altro) dedotto
“l'inesistenza” dell'appello. In ogni caso la
valorizzazione che i giudici di appello hanno
operato del “legame” esistente tra il luogo in cui
venne effettuata lai notifica e la destinataria
della stessa risulta corretta, non tanto perché
l'erede ha finito per costituirsi con il patrocinio
dello stesso avv. Cianciusi (trattandosi, questa, di
una verifica ex post del suo collegamento con la
destinataria dell'atto), ma soprattutto perché il
predetto legale non era persona del tutto estranea
al processo ed era, quindi, collegabile al soggetto
destinatario dello stesso atto, posto che, oltre ad
essere stato il procuratore domiciliatario della de
cuius, lo era anche dell'erede, sia pure solo ai
fini dell'esecuzione della sentenza ottenuta dalla
dante causa.
In definitiva va qui applicato il principio
acquisito nella giurisprudenza di questa Corte
secondo cui la notifica - pur viziata perché
eseguita al di fuori delle previsioni normative
mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da
quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano,
comunque, un qualche riferimento con il destinatario
medesimo - è, comunque individuabile come
“notificazione”, in forza del “riferimento” o
“collegamento” al destinatario, il quale consente di
non escludere a priori che la notificazione possa
raggiungere lo scopo suo proprio, e cioè quello di
portare a conoscenza del destinatario il contenuto
dell'atto notificato. Motivo, quest'ultimo,
sufficiente per ritenere sanato ex tunc il vizio
dall'eventuale costituzione della parte (e, quindi,
anche ove la costituzione fosse avvenuta dopo la
scadenza del termine per appellare) ovvero sanabile
attraverso una nuova rituale notificazione nel
termine assegnato dal giudice.
3. Gli altri motivi attengono al merito della
vicenda.
Al riguardo la Corte territoriale ha rilevato che
la presunzione di cui all'art. 2052 c.c. opera solo
se l'evento di danno sia causa diretta di
un'attività posta in essere dall'animale; ha,
quindi, osservato che, nel caso di specie, non era
stata offerta la prova, incombente sulla
danneggiata, né del fatto che il cane si era mosso,
né dell'esistenza di un nesso di causalità tra
quella (eventuale) condotta e la caduta. Ha
precisato, a tal riguardo, che nessuno dei testi
escussi in primo grado è stato in grado di riferire
elementi utili sulla dinamica del fatto, con la
conseguenza che non poteva ritenersi - come
superficialmente affermato dal primo giudice - che
“la causa della caduta è riferibile in qualche modo
al cane”. In particolare ha preso specificamente in
esame la deposizione dell'unico teste (G.) che aveva
riferito di un qualche movimento del cane,
osservando che lo stesso era sopraggiunto sul luogo
quando l'evento si era già verificato e sia la D. C.
che la L. erano a terra, risultando a quel punto la
condotta dell'animale del tutto indifferente; ha,
quindi, rilevato, con riguardo alle deposizioni E. e
T., che nessuno dei due testimoni aveva assistito al
fatto e che uno di essi aveva riferito delle dicerie
apprese in loco senza indicarne la fonte, mentre
l'altro aveva riferito una dinamica del tutto
diversa da quella riferita dall'attrice, appresa
dalla L..
3.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la
sentenza impugnata in parte qua, lamentando
violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c.
e delle regole generali di prova della
responsabilità civile, in relazione all'art. 360 n.
3 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione su un punto controverso e decisivo in
relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. In particolare
la ricorrente deduce, da un lato, che alla Corte di
appello spettava di accertare non già se fosse stata
raggiunta la prova certa del nesso causale, bensì se
l'esistenza del nesso dedotto fosse verosimile
all'esito delle prove e, cioè, non escludibile in
base ai criteri di probabilità e di logica, secondo
i noti canoni della responsabilità civile e, quindi,
anche mediante presunzioni e, dall'altro, che la
sentenza è viziata per avere esonerato parte
convenuta dall'onere della prova della mancanza di
colpa o del caso fortuito e dal fatto esclusivo del
danneggiato.
La ricorrente chiede, pertanto, che sia affermato
il principio che la prova del nesso causale ex art.
2052 c.c. e la derivazione del danno vadano
dimostrati anche per presunzioni (ex art. 2727 e
2729 c.c.) in base a una condotta verosimile e non
escludibile secondo criteri di probabilità e di
logica (non applicati dalla gravata sentenza) e, in
difetto o di solo dubbio, vada integrata con la
prova del danneggiante sulla sua mancanza di colpa o
sul caso fortuito o sull'efficacia causale esclusiva
del danneggiato.
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
su un punto controverso e decisivo in relazione
all'art. 360 n. 5 c.p.c.. In particolare la
ricorrente lamenta che la motivazione della Corte di
appello non ricostruisca la dinamica del fatto,
limitandosi a interpretare un'immagine fotografica
fissa e finale (quella delle due donne a terra) ed
escludendo la possibilità di ricostruire “le
probabili immagini anteriori e privando di valore
quelle successive di cui alle prove testimoniali”.
Inoltre la motivazione sarebbe illogica perché
fondata sull'indimostrato presupposto che il cane
fosse fermo, senza tenere in alcun conto il fatto
che la custode del cane era caduta, probabilmente,
perché trascinata dall'animale e ne avesse perso il
controllo.
3.3. Con il terzo motivo si denuncia, in
subordine, violazione dei principi generali in
materia di responsabilità civile e in materia di
sicurezza della circolazione stradale (art. 1 d.lgs.
30 aprile 1992 n. 285) con violazione e falsa
applicazione degli artt. 2052 e 2054 c.c. in
relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa o
errata motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e
5 c.p.c.. In particolare la ricorrente sì duole che
non si sia fatta applicazione della presunzione di
responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. e chiede di
affermare il principio che nella circolazione
stradale l'incidente occorso a due pedoni e un
animale, condotto a passeggio da una catena,
comporta l'accertamento delle rispettive
responsabilità, da cui nessuno dei soggetti
coinvolti ha titolo per potersi sottrarre.
4. Nessuno dei suesposti motivi è meritevole di
accoglimento.
Innanzitutto - premesso che alla fattispecie è
applicabile l'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal
d.lgs. n. 40 del 2006, trattandosi di sentenza
pubblicata a decorrere dal 2 marzo 2006, data di
entrata dello stesso decreto - si osserva che i
motivi di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3
c.p.c. devono, in base alla norma cit., essere
accompagnati da un quesito di diritto che si risolva
in una chiara sintesi logico-giuridica della
questione sottoposta al vaglio del giudice di
legittimità, formulata in termini tali per cui dalla
risposta - negativa od affermativa - che ad esso si
dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il
rigetto del gravame (Sez. Unite n. 23732/2007);
mentre i motivi di ricorso per cassazione ex art.
360 n. 5 c.p.c. devono contenere, un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del
ricorso e di valutazione della sua ammissibilità
(Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).
4.1. Ciò precisato, con riguardo al primo motivo
che introduce un duplice ordine di doglianze {ex
art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si osserva che il
censurato vizio motivazionale non indica il fatto
controverso in relazione al quale si ipotizza la
doglianza, mentre il “principio” che la ricorrente
chiede a questa Corte di affermare - oltre ad
essere, come si vedrà, comunque, erroneo - non
risponde ai canoni, elaborati da questa Corte in
ordine all'enunciazione del quesito di diritto.
In altri termini, da un lato, la denunciata
violazione di diritto non si è tradotta
nell'enunciazione di un quesito autosufficiente,
dalla cui risoluzione scaturisca il segno della
decisione, e, dall'altro, la critica della
valutazione della prova risulta inammissibile,
perché pone una questione di fatto, senza però
dedurre, con l'evidenza richiesta dall'art. 366 bis
c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 5,
l'esistenza di un vizio di motivazione. Invero la
ricorrente chiede a questa Corte di affermare un
principio di diritto in tema di accertamento del
nesso causale agli effetti dell'applicabilità
dell'art. 2052 c.c., senza contemporaneamente
individuare la diversa regula iuris di cui avrebbero
fatto applicazione i giudici del merito. In effetti
il contenuto del motivo, lungi dall'essere in
correlazione con la proposizione di una questione di
diritto, pone una questione di mero fatto - qual è
la valutazione delle emergenze probatorie, sul punto
della sussistenza della condotta dell'animale,
causalmente riferibile all'evento - che è attività
affidata in via esclusiva al giudice del merito,
censurabile in cassazione solo quando nel
ragionamento del giudice di merito, quale risulta
dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva,
deficiente esposizione dell'iter logico che lo ha
condotto alla formazione del proprio convincimento,
mentre il vizio di contraddittoria motivazione
presuppone che le ragioni poste a fondamento della
decisione risultino sostanzialmente contrastanti in
guisa da elidersi a vicenda e da non consentire
l'individuazione della ratio decidendi posta a base
della decisione adottata.
Da ultimo, ma non per ultimo, occorre osservare
che il principio che la ricorrente chiede a questa
Corte di affermare è in contrasto con la
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema
di danno cagionato da animali, il proprietario o
utente dell'animale, per sottrarsi alla
responsabilità presunta ex art. 2052 c.c., è, sì,
tenuto a fornire la prova del caso fortuito - che
può consistere anche nel fatto del terzo, o nella
colpa del danneggiato - ma solo dopo che sia stato
dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso
di causalità tra il comportamento dell'animale e il
danno causato (Cass. civ., Sez. III, 22/02/2000, n.
1971; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 30/03/2001,
n. 4742). La prova liberatoria da parte del
danneggiante (proprietario o utilizzatore
dell'animale) presuppone l'esistenza del nesso
causale, per cui nel caso di specie gli odierni
intimati avrebbero dovuto fornire siffatta prova
solo se fosse emerso, senza possibilità di dubbio,
che il loro cane aveva cagionato la caduta
dell'attrice. Ed è per l'appunto quest'ultima
certezza che - secondo l'insindacabile valutazione
data dai giudici del merito - non è stata raggiunta
nel caso all'esame.
4.2. Il secondo motivo è inammissibile perché la
censura del vizio motivazionale (per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione) non è
accompagnata dall'indicazione del fatto controverso
in relazione al quale si ipotizzano le indicate
doglianze; tantomeno risultano individuate “le
ragioni” che rendono la motivazione inidonea a
sorreggere la decisione.
Il motivo è in ogni caso infondato. Dall'iter
argomentativo sopra riportato sub n. 3, appare
chiaro che la Corte territoriale ha motivato la
riforma della sentenza di primo grado, ritenendo che
non fosse stata acquisita la certezza del nesso
causale, dopo avere proceduto a un'accurata disamina
critica del materiale probatorio acquisito alla
causa, senza incorrere in errori di logica o di
diritto e quindi con un ragionamento incensurabile
in questa sede; laddove la ricorrente, sotto
l'apparenza di denunciare vizi di motivazione,
oppone in sostanza una propria alternativa
valutazione delle prove, cosi introducendo nel
giudizio di legittimità un'inammissibile istanza di
riesame del merito.
2.3. Il terzo motivo è palesemente inammissibile.
Il “principio di diritto” che si chiede di affermare
è privo di qualsivoglia requisito di completezza,
specificità e riferibilità alla fattispecie. Il
motivo postula l'applicazione dell'art. 2054 c.c.,
il quale riguarda il danno prodotto dal “conducente
di un veicolo senza guida di rotaie” o da “scontro
tra veicoli”: fattispecie, queste, non equiparabili,
all'evidenza, all'ipotesi di “un animale, condotto a
passeggio da una catena”, cui fa riferimento parte
ricorrente.
In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla
deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di
legittimità non avendo parte intimata svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le
spese.