SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 15 gennaio 2009, n.
794
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE
- Presidente di sez. -
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 34881-2006 proposto da:
BRITISH AMERICAN TOBACCO-B.A.T. ITALIA S.P.A.(GIÀ'
ENTE TABACCHI ITALIANI - E.T.I. S.P.A.), in persona
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso
lo studio dell'avvocato PUNZI CARMINE, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati POLI
ROBERTO, ZANCHINI GIAN PAOLO, RASOIO NICOLA, giusta
delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro S. L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7/2005 della GIUDICE DI
PACE di NAPOLI, depositata il 04/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/11/2008 dal Consigliere
Dott. ANGELO SPIRITO;
uditi gli avvocati Carmine PUNZI, Roberto POLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale
Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso per la
giurisdizione dell'ago, nel merito il rigetto.
Svolgimento del processo
II giudice di pace di Napoli ha condannato la
British American Tobacco - BAT Italia s.p.a. al
pagamento di una somma di danaro in favore del
Sigillo a titolo di risarcimento del danno, per aver
colpevolmente prodotto, commercializzato e
pubblicizzato confezioni di sigarette con l'utilizzo
della dicitura "LIGHT", atta ad indurre in errore il
consumatore medio in ordine alla presunta minore
pericolosità e nocivìtà di tali prodotti rispetto a
quelli "normali". Errore nel quale - secondo il
giudice - incorse l'attore, il quale ne subì sìa il
danno da perdita della chance di scegliere
lìberamente una soluzione alternativa "rispetto al
problema fumo", sia il danno esistenziale dovuto al
peggioramento della qualità della vita conseguente
allo stress ed al turbamento per il rischio del
verificarsi di gravi danni all' apparato
cardiovascolare o respiratorio.
La British American Tobacco - BAT Italia s.p.a.
propone ricorso per la cassazione della sentenza del
giudice di pace di Napoli a mez2o di sette motivi.
Non si difende 1'intimato nel giudizio di
cassazione. La BAT ha depositato memoria per
l'udienza. La stessa società ha dichiarato di
rinunziare al sesto motivo di ricorso.
Motivi della decisione
A) LA GIURISDIZIONE
I motivi secondo e terzo, attinenti alla
giurisdizione, vanno preliminarmente trattati.
Con il secondo motivo di ricorso la società
ricorrente, ai sensi dell' art. 360 n. 1 c.p.c.
pone, in sintesi, il seguente quesito:
se la controversia instaurata dal sìngolo
consumatore per danni subiti a causa dell'utilizzo
della dicitura "Light", da parte del produttore di
sigarette, rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario o nella giurisdizione del giudice
amministrativo, ai sensi dell'art. 7, comma 12°, del
d.lgs. 2 5 gennaio 1992, n. 74 (oggi art. 26, comma
13°, del d.l. 6 settembre 2005, n. 206), dal momento
che si tratta di pubblicità assentita con
provvedimenti
amministrativi, emanati, nell'espletamento delle
loro funzioni di controllo e vigilanza, sia
dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM), che
autorizza la registrazione del relativo marchio, sia
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
(AAMS), che autorizza l'inserimento in tariffa,
delle sigarette, previa verifica, tra l'atro della
regolarità delle etichettature.
Con il terzo motivo la società ricorrente, ai
sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c, censura la sentenza
per violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione
all' omessa pronunzia di difetto di giurisdizione
nei confronti dell'autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato o del Prefetto.
Quest'ultimo motivo può essere subito dichiarato
inammissibile sul rilievo che non è prospettabile,
sotto il profilo degli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c,
la censura di omessa pronuncia in tema di
giurisdizione, posto che l'aver deciso il giudice il
merito della causa (come s'è verificato nel caso in
esame) costituisce implicita accettazione della
giurisdizione.
Venendo al secondo motivo di ricorso, la relativa
risposta presuppone l'identificazione della domanda
proposta dall'attore. Essa risulta caratterizzata
dai seguenti elementi: a) l'attore, premesso dì
essere un fumatore abituale dì sigarette con un
normale contenuto di nicotina e condensato, dì
averne contratto patologie respiratorie e
cardiovascolari e di non riuscire a smettere di
fumare, sostiene di essere passato al consumo dì
sigarette pubblicizzate come del tipo "hight", con
un minor contenuto di nicotina e condensato, sulla
presunzione che esse fossero meno nocive e
pericolose; b) tuttavia, nonostante il consumo di
queste sigarette, le sue condizioni di salute,
anziché migliorare, peggiorarono, essendo quasi
raddoppiato il numero di sigarette da lui fumate; c)
egli era divenuto, pertanto, vittima di una
pubblicità ingannevole, illusoria, insidiosa,
artificiosa e fuorviante, produttrice di danni per
la sua salute, nonché di ansia per il pericolo di
rimanere affetto da cancro, con conseguente serio
turbamento della sua qualità di vita; d) di gui la
domanda risarcitoria, nei confronti della società
produttrice delle sigarette in questione, connessa a
danni patrimoniali (la restituzione del prezzo
pagato per 1'acquisto dei pacchhetti di sigarette da
lui fumati) e non patrimoniali. I riferimenti
normativi utilizzati dall' attore sono quelli di cui
all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 1992, coordinato con
il D.p.R. n. 224 del 1998 sulla responsabilità del
produttore.
Così riassunti i presupposti di fatto, nonché la
pretesa esercitata, è possibile desumere che nella
specie l'azione esercitata è quella aquiliana di cui
all' art. 2043 ce, con riferimento a danni
patrimoniali e non patrimoniali, considerati tra
questi ultimi sia il danno alla salute, sia il
danno, più generale, "alla qualità della vita".
Significativo, in tal senso è il riferimento
all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 1992, a norma del
quale "E ' considerata ingannevole la pubblicità
che, riguardando prodotti suscettibili di porre in
pericolo la salute e la sicurezza del consumatori,
ometta di darne notizia In modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di
prudenza e vigilanza".
In questi stessi termini la vicenda risulta
essere stata trattata dal giudice, il quale ha
accertato "una chiara situazione di illegittimità
del comportamento tenuto dalla BAT Italia con
riferimento ali'utilizzo artificioso della dicitura
Light sui pacchetti dì sigarette ... che non può
assolutamente trovare una valida giustificazione".
L'individuazione dei danni verificatisi è stata
limitata: a) alla "perdita di chance da parte
dell'attore dì scegliere liberamente una soluzione
alternativa rispetto al problema fumo"; b) al "danno
ed. esistenziale dovuto al peggioramento della
qualità della vita conseguente allo stress ed al
turbamento per il rischio di verificarsi gravi danni
all'apparato cardiovascolare o respiratorio". Il
giudice non ha, dunque, fatto menzione, tra i danni
da lui ritenuti risarcibili, al danno alla salute,
che (benché sotto forma di aggravamento rispetto
alle sue preesistenti patologie) l'attore aveva pure
lamentato.
Neppure la ricorrente, oggi, pone in discussione
che la controversia sìa dibattuta in ambito
aquiliano; tuttavia, essa invoca il disposto
dell'art. 7, comma 12°, del d.lgs. 25 gennaio 1992,
n. 74, per sostenere che la causa rientri nella
giurisdizione del G.A., in ragione del fatto che la
pubblicità della quale si discute era all'epoca
assentita con provvedimenti amministrativi.
L'art. 7 menzionato (nel testo allora vigente,
ossia, come sostituito dall'art. 5, comma 1°, D.Lgs.
25 febbraio 2000, n. G7, e prima di essere
modificato dalla legge 6 aprile 2005, n. 49) , sotto
il titolo "Tutela amministrativa e giurisdizionale",
attribuisce ad una serie di soggetti (i concorrenti,
i consumatori,
le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro
dell' Industria ed ogni altra P.A. che ne abbia
interesse) la possibilità di chiedere all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato che siano
inibiti gli atti di pubblicità ingannevole ritenuta
illecita ai sensi del decreto stesso, la loro
continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
Lo stesso artìcolo detta la procedura che deve
seguire l'Autorità, il suo potere di sospensione
provvisoria della pubblicità ingannevole, i
provvedimenti che può emettere all'esito
dell'istruttoria (vietare la pubblicità non ancora
iniziata o la continuazione di quella già iniziata),
la sanzione penale per l'operatore pubblicitario che
non ottempera al provvedimento dell'Autorità.
Lo stesso articolo, poi, stabilisce : che i
ricorsi avverso le decisioni definitive
dell'Autorità rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (comma 110) ;
che, ove la pubblicità sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non ingannevole della stessa
o di liceità del messaggio dì pubblicità
comparativa, la tutela dei concorrenti, dei
consumatori e delle loro associazioni e
organizzazioni è esperibile solo in via
giurisdizionale con ricorso al giudice
amministrativo avverso il predetto provvedimento
(comma 12° ) ; che è comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario, in materia di
atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo
2598 del codice civile nonché, per quanto concerne
la pubblicità comparativa, in materia dì atti
compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d1autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni e del marchio
d'impresa protetto a norma del regio decreto 21
giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni,
nonché delle denominazioni di orìgine riconosciute e
protette in Italia e dì altri segni distintivi di
imprese, beni e servizi concorrenti (comma 13°).
La lettura della disposizione consente, dunque,
di affermare che la tutela alla quale essa si
riferisce è quella di carattere inibitorio, ossia
quella tendente al divieto di iniziare o di
continuare a porre in essere atti di pubblicità
ingannevole ritenuti illeciti in base alle altre
disposizioni del decreto stesso. Essa non contempla,
invece, le azioni proposte (anche dal singolo
consumatore) per il risarcimento del danno che si
assume essersi verificato come diretta conseguenza
dell'atto pubblicitario ingannevole; azione diretta
al riconoscimento del diritto soggettivo al
risarcimento del danno ingiusto ex dall'art. 2043
ce., come tale rientrante nella giurisdizione del
G.O. Tenuto, altresì, conto che nella specie si
controverte dì tutela della salute, di adeguata
informazione e di corretta pubblicità, ossìa dì
quelli che il Codice del consumo (cfr. art. 2)
considera diritti fondamentali del consumatore.
In tutt'altro ordine idee si muove, invece, la
disposizione quando configura, ai menzionati fini
inibitori, la generale attribuzione amministrativa
dell'Autorità Garante, la giurisdizione esclusiva
del G.A. in sede di ricorso avverso le decisioni
definitive dell'Autorità stessa e la giurisdizione
del G.A. nel caso in cui la tutela inibitoria venga
richiesta avverso atti pubblicitari assentiti con
provvedimento amministrativo.
Quest'ultima, da intendersi come ordinaria
giurisdizione di legittimità del giudice
amministrativo (dunque, non esclusiva, come,
peraltro, erroneamente afferma la ricorrente), è
giustificata dal fatto che il provvedimento
amministrativo, con il quale (in specifici casi)
viene assentita la pubblicità, consolida nel privato
il diritto soggettivo a diffonderla; sicché, la
relativa inibizione presuppone il ricorso
giurisdizionale innanzi al G.A. tendente alla
demolizione del provvedimento amministrativo che
l'atto pubblicitario ha assentito.
La disposizione alla quale s'è fatto finora
riferimento è stata poi, senza sostanziali modi fica
zioni ai fini che qui riguardano, trasfusa nell'art.
26 del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206) e poi successivamente traslata nell'art. 27
del Codice stesso, a seguito delle modifiche a
quest'ultimo apportate dal D.Lgs. 2 agosto 2007, n.
146, attuatìvo della direttiva 2005/29/CE.
In conclusione, deve essere affermato il
principio secondo cui: "Rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario - e non del giudice
amministrativo, ai sensi del comma 12° dell' art. 7
del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 (successivamente
comma 13° dell'art. 26 del Codice del consumo, di
cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, poi comma 14° dell'
art. 27 del Codice stesso, come introdotto dal
D.Lgs. n. 146 del 2007, attuativo della direttiva
2005/29/CE) - la controversia promossa da un
consumatore per conseguire, ex art. 2043 ce, il
risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale (sotto forma di danno alla salute o
danno "esistenziale" dovuto al peggioramento della
qualità della vita conseguente allo stress ed al
turbamento per il rischio del verificarsi di gravi
malattie), facendo valere come elemento costitutivo
dell' illecito la pubblicità ingannevole del
prodotto (nella specie sigarette del tipo "LIGHT"),
recante sulla confezione un'espressione diretta a
prospettarlo come meno nocivo".
Giova, sul punto ricordare che, alla medesima
conclusione (quanto alla giurisdizione del G.O.)
sono già pervenute queste Sezioni Unite
nell'escludere, sempre rispetto all' azione
risarcitoria da pubblicità ingannevole, la
giurisdizione dell'AGCM (cfr. Cass. sez. un. 6
aprile 2006, n. 7985, sempre in tema di sigarette
"LIGHT"; Cass. sez. un. 29 agosto 2008, n. 21934,
quanto all'asserita illegittimità della pubblicità
di un prodotto nel corso di una trasmissione
televisiva).
Infine, per esaurire il tema anche con
riferimento alla competenza, è opportuno porre in
evidenza che questa Corte ha già escluso che essa,
in siffatta azione, appartenga alle sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed
intellettuale, istituite presso i tribunali e le
corti d'appello di alcune città dal D.Lgs. n. 168
del 2003 (cfr. Cass., sez. Ili, 13 febbraio 2007, n.
3086, non massimata), considerato che è un elemento
assolutamente accidentale ed irrilevante nella
fattispecie che la descrizione "LIGHT" sia contenuta
nel marchio registrato e non in altra parte della
confezione di sigarette.
B) II, MERITO DELIA VICENDA
Con il primo motivo il ricorso censura la
sentenza per violazione e falsa applicazione del
criterio dì giudizio equitativo (art. 113, 2° comma,
c.p.c.)» per avere il giudice di pace adottato un
giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, come
stabilito da Corte cost. n. 206/2004. In
particolare, la ricorrente si riferisce al punto
della sentenza in cui il giudice, pur dando atto
dell' intervento in materia della Corte
costituzionale, sostiene che resta, tuttavia, valido
il principio fondamentale in virtù del quale ciò che
caratterizza e contraddistingue l'equità del giudice
di pace è la natura squisitamente intuitiva dell'
iter logico della motivazione, potendo egli
sostituire con siffatto ragionamento la norma
giuridica sostanziale in astratto applicabile/
formandola sul caso concreto sottoposto al suo
esame. Sostiene, dunque, la ricorrente che, così
argomentando, il giudice si sarebbe sottratto all'
osservanza dei principi informatori della materia in
tema di responsabilità civile.
Nel quarto motivo è censurata la violazione dell'
art. 112 c.p.c. in relazione all' omessa pronuncia
sull'eccezione di prescrizione delle pretese
anteriori al quinquennio o al decennio (con
riferimento a responsabilità extracontrattuale o di
altro genere).
Il quinto motivo censura la sentenza per avere
omesso di accertare la sussistenza o meno degli
elementi costitutivi della responsabilità aquiliana,
ì quali, comunque, non sarebbero riscontrabili nella
fattispecie in esame. Sostiene, infatti, la
ricorrente che la propria condotta non potrebbe
qualificarsi illecita, in quanto l'accertamento
della natura ingannevole della dicitura LIGHT, ad
opera dell'Autorità Garante, non esplica nessun
effetto diretto in ordine all'accertamento della
responsabilità civile e, comunque, la dicitura in
questione è stata vietata solo dal settembre 2003,
sicché per il periodo precedente la relativa
condotta non può essere considerata illecita, tanto
più che i pacchetti di sigarette LIGHT riportavano,
in modo identico ad ogni altro tipo di sigarette, le
avvertenze imposte a salvaguardia della salute dei
consumatori. Mancherebbe, inoltre la prova
sull'elemento soggettivo dell' illecito civile, non
essendo stato dimostrato che, con quella dicitura,
la BAT mirasse a presentare le sigarette in
questione come meno dannose per la salute.
Il settimo motivo censura la sentenza per
violazione e falsa applicazione dei principi
informatori in tema di individuazione e prova del
danno risarcibile. In particolare, secondo la
ricorrente non esisterebbero né la prova, né
l'accertamento sia in ordine alla perdita della
chance da parte dell'attore di scegliere una
soluzione alternativa rispetto al "problema fumo",
sia in ordine ad un peggioramento della qualità di
vita, sia in ordine allo stxess ed al turbamento che
avrebbero determinato tale peggioramento.
I motivi, che possono essere congiuntamente
esaminati, sono in parte fondati.
II tema risulta già trattato e risolto da alcune
pronunzie di questa Corte, che le Sezioni Unite
condividono (cfr. la già citata Cass., sez. III, 13
febbraio 2007, n. 3086, nonché, soprattutto, Cass.,
sez. Ili, 4 luglio 2007, n. 15131).
Indispensabile premessa è che contro le sentenze
del giudice di pace in cause di valore non superiore
ad Euro 1100,00, e perciò da decidere secondo
equità, il ricorso per cassazione è stato ammesso
(fino alla novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006)
solo
per il mancato rispetto delle regole processuali,
per violazione di norme costituzionali e comunitarie
(in quanto di rango superiore alla legge ordinaria),
ovvero per violazione dei principi informatori della
materia, e per caren2a assoluta o mera apparenza
della motivazione o di radicale ed insanabile
contraddittorietà, non essendo invece ammissibile il
ricorso per violazione o falsa applicazione di
legge, a norma dell'art. 360 c.p.c, n. 3 (Cass. sez.
un. 15 ottobre 1999, n. 716, coordinata con la
sentenza additiva della Corte Cost. 14 luglio 2004,
n. 206).
Sbaglia, dunque, il giudice quando, pur dando
atto dell'intervento sul tema della Corte
costituzionale, ritiene dì poter sostituire,
attraverso un iter logico "squisitamente" intuitivo,
la norma giuridica in astratto applicabile,
formandola o adattandola al caso concreto sottoposto
al suo esame. Così ragionando egli trascura del
tutto il doveroso rispetto degli imprescindibili
principi informatori della materia.
Ripetutamente la giurisprudenza di legittimità ha
affermato che l'art. 2043 ce. fissa ì principi
informatori della responsabilità civile, ai quali
anche il giudice di pace nel giudizio di equità deve
attenersi. Principi che possono riassumersi nella
necessaria ricorrenza, al fine del riconoscimento
della responsabilità risarcitoria, dell'ingiustizia
del danno, del nesso causale tra questo e l'azione,
dell' elemento psicologico doloso o colposo a
sostegno dell'azione. Elementi, tutti, la cui prova
è posta a carico di chi esercita la pretesa
risarcitoria, secondo l'ordinario canone di cui
all'art. 2697 ce. (soltanto per inciso va detto che
è inapplicabile nel giudizio ordinario 1'inversione
dell' onere della prova che il comma 5° dell' art.
27 Cod. cons. prevede nel procedimento innanzi all'
Autorità Garante, laddove assegna al professionista
l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che
egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto
della pratica commerciale sui consumatori).
Esclusione, dunque, di ogni automatismo tra fatto
dannoso e danno risarcibile, nella considerazione,
soprattutto, che l'allegazione del provvedimento
inibitorio dell'Autorità Garante può tutt'al più
fornire al giudice indicazioni in ordine alla natura
astrattamente ingannevole della pubblicità (natura
che, comunque, deve essere idoneamente provata dalla
parte e sufficientemente motivata dal giudice), ma
non può certamente fornire la prova dell'ingiustizia
del danno, il cui onere rimane pur sempre a carico
di chi sostiene che la scorrettezza del messaggio
gli abbia arrecato un danno ingiusto (nella specie,
abbia leso la salute o l'interesse ad
autodeterminarsi liberamente e consapevolmente).
A tal ultimo riguardo occorre fornire risposta a
quel profilo del quinto motivo laddove la società
sostiene che, essendo vietata la dicitura "LIGhT"
solo dal settembre del 2003, la propria precedente
condotta non potrebbe essere considerata illecita ai
fini risarcitoti. La tesi è infondata. E' pur vero a
norma dell'art. 7 della direttiva 2001/37/CE (cui è
stata data attuazione per il tramite del D.Lgs. n.
184 del 2003) solo dal 30 settembre 2003 sono
vietate diciture, denominazioni, marchi, immagini o
altri elementi che suggeriscono che un particolare
prodotto del tabacco è meno nocivo di altri.
Tuttavia, tale circostanza non esclude che la
dicitura della quale si discute non possa costituire
il fatto integrante la responsabilità aquiliana
antecedentemente a tale data. E ciò in quanto nella
struttura dell'art. 2043 ce. non rileva l'illiceità
del fatto, bensì l'ingiustìzia del danno, ossia che
il fatto (assistito almeno dalla colpa) dell'agente
abbia prodotto la lesione di una posizione giuridica
altrui, ritenuta meritevole dall'ordinamento e non
altrimenti giustificata (concetti, questi, che
risultano già espressi, in medesima fattispecie, da
Cass. sez. Ili, 4 luglio 2007, n, 15131).
Rispetto a tutto quanto finora posto in evidenza,
la sentenza impugnata si manifesta affatto carente.
Essa manca, infatti, di qualsiasi motivazione in
ordine alla natura ingannevole della pubblicità,
sussistendo, in proposito, la mera citazione del
provvedimento dell'Autorità Garante (del quale non
sono riportate neppure le ragioni) ed il riferimento
alle affermazioni dello stesso attore; manca, poi,
la motivazione in ordine all'esistenza del nesso di
causalità tra la propagazione del messaggio
ingannevole ed il danno ingiusto lamentato.
Manca, altresì, qualsiasi argomentazione in
ordine all'atteggiamento psicologico della società
convenuta. Sul punto bisogna dire che la ricorrente
ha, per un verso, ragione quando sostiene che tale
elemento della fattispecie risarcitoria debba essere
adeguatamente provato e motivato; tuttavia essa
sbaglia, per altro verso, quando ritiene che sìa
necessaria la dimostrazione di avere essa mirato a
presentare le sigarette in questione come meno
dannose per la salute. Così argomentando la società
finisce con il pretendere la dimostrazione del dolo,
ossia della volontà del comportamento diretto ad
ingannare; laddove, invece, è sufficiente
presupposto risareitorio la dimostrazione della
colposa diffusione di un messaggio prevedibilmente
idoneo ad insinuare nel consumatore il falso
convincimento intorno alle caratteristiche ed agli
effetti del prodotto.
Manca, infine, nella sentenza impugnata la
sufficiente individuazione del pregiudizio
risarcibile. Essa - lo si è già visto in precedenza
- non accoglie la pretesa dell' attore relativa al
danno alla salute, ma limita il risarcimento alla
"perdita di chance da parte dell'attore di scegliere
liberamente una soluzione alternativa rispetto al
problema fumo", nonché al "danno ed, esistenziale
dovuto al peggioramento della qualità della vita
conseguente allo stress ed al turbamento per il
rìschio di verificarsi gravi danni all'apparato
cardiovascolare o respiratorio".
Al riguardo bisogna porre in evidenza come la
disciplina comunitaria relativa ai consumatori, pur
avendo all' origine lo scopo di proteggere il
corretto funzionamento del mercato, si sia
gradualmente orientata verso la protezione di
specifici interessi del consumatore (in particolare
la salute: si pensi alla direttiva comunitaria in
materia di sicurezza dei prodotti e prodotti
difettosi), fino ad individuarne i diritti e ad
attribuire ad alcuni di essi natura fondamentale. il
messaggio ingannevole lede, appunto, il diritto del
consumatore alla libera determinazione intorno alla
scelta ed all'uso del prodotto, in altri termini "ad
assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbe altrimenti preso" (art. 21, comma 2°, Cod.
cons.).
In alcuni casi, poi, siffatta pubblicità può
incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente
protetto e specificamente menzionato dal Codice del
consumo tra i diritti fondamentali del consumatore.
Tant'è che "è considerata scorretta la pratica
commerciale che, riguardando prodotti suscettibili
di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori/ omette di darne notizia in modo da
indurre i consumatori a trascurare le normali regole
di prudenza e vigilanza" (art. 21, comma 3 °, Cod.
cons. al quale ha fatto riferimento l'Autorità
Garante nel vietare l'utilizzo del termine "LIGHT").
Al di fuori dei casi di danno alla salute (che il
giudice, come s'è detto, in questo caso ha escluso)
, in cui la tutela è piena ed incomprimìbile, e
rispetto ai casi (come quello in esame) in cui sia
lamentata anche una generica lesione del diritto
all'autodeterminazione consumieristìca, nonché il
disagio conseguente alla scoperta di essere stato
indotto a tenere una condotta pericolosa (il
fumatore sostiene di avere fumato un maggior numero
di sigarette "LIGHT" in base all' erroneo
convincimento che esse fossero raeno dannose per la
salute), occorre procedere ad un'attenta selezione
dei danni risarcibili, che tenga conto della gravità
dell'offesa prodotta. Quanto al diritto
all'autodeterminazione, esso può essere tratto dal
Codice del consumo che, all'art. 2, riconosce come
fondamentali i diritti del consumatore ad una
adeguata informazione e ad una corretta pubblicità,
nonché all'esercizio delle pratiche commerciali
secondo principi di buona fede, correttezza e
lealtà.
Quanto alla paura di ammalarsi, in dottrina è
stato fatto riferimento al danno da pericolo già
elaborato da queste Sezioni Unite, quando, a
proposito del disastro dì Seveso, è stato ritenuto
risarcibile il danno morale soggettivo lamentato da
coloro che avevano subito un turbamento psichico
(non tradottosi in malattia) a causa
dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle
conseguenti limitazioni del normale svolgimento
della loro vita (Cass. sez. un. 21 febbraio 2002, n.
2515). Tuttavia, non si può omettere di considerare
che siffatta soluzione è stata accolta in un caso in
cui il danno lamentato era posto in collegamento
causale con un fatto costituente il reato dì
disastro colposo e, dunque, in riferimento allrart.
185 c.p. Sicché, rispetto a tale ultima categoria di
danni (che la sentenza impugnata menziona
genericamente come di tipo "esistenziale") occorre
tener conto delle conclusioni alle quali è
recentemente pervenuta Cass. sez. un. 11 novembre
2008, n. 269*75, che ha identificato il danno non
patrimoniale di cui all' art. 2059 ce. come quello
determinato dalla lesione di interessi inerenti la
persona non connotati da rilevanza economica,
composto in categoria unitaria non suscettibile di
suddivisione in sottocategorie. Danno tutelato in
vìa risarcitoria, in assenza di reato ed al di fuori
dei casi determinati dalla legge, solo quando si
verifichi la lesione di specifici diritti
inviolabili della persona, ossia in presenza di
un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
Tenendo, dunque, conto dell'interesse leso e non del
mero pregiudizio sofferto o della lesione di
qualsiasi bene giuridicamente rilevante.
Nello svolgere l'indagine sopra prescritta, il
giudice può anche servirsi delle' presunzioni, nei
limiti e nei modi in cui le ammette il codice di
rito, ed, una volta individuato il danno, potrà
procedere equitativamente alla liquidazione del
relativo risarcimento, purché essa non sia simbolica
o affatto svincolata dagli elementi di fatto emersi.
Un' ultima annotazione riguarda la valutazione
dell' esigibilità di un diverso comportamento da
parte della vittima, ossia l'applicabilità del
disposto del secondo comma dell'art. 1227 ce, che
esclude il risarcimento per i danni che quella
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Ciò nella considerazione che l'attore sostiene di
essere stato fumatore di sigarette a pieno contenuto
di nicotina e condensato prima di passare al fumo di
sigarette "LIGHT", di essere stato già affetto da
malattie respiratorie e cardiovascolari connesse al
consumo di sigarette e di essere passato al consumo
di quelle da luì ritenute meno dannose per
l'impossibilità di smettere di fumare.
In conclusione, da quanto premesso è possibile
enucleare i seguenti princìpi :
1) l'apposizione, sulla confezione di un
prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato
ingannevole (nella specie il segno descrittivo
"LIGHT" sul pacchetto di sigarette) può essere
considerato come fatto produttivo di danno ingiusto,
obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento
del danno, indipendentemente dall'esistenza di una
specifica disposizione o di un provvedimento che
vieti l'espressione impiegata.
2)Il consumatore che lamenti di aver subito un
danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed
agisca, ex art. 2043 cc, per il relativo
risarcimento, non assolve al suo onere probatorio
dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma
è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso
di causalità tra pubblicità e danno, nonché (almeno)
la colpa di chi ha diffuso la pubblicità,
concretandosi essa nella prevedibilità che dalla
diffusione di un determinato messaggio sarebbero
derivate le menzionate conseguenze dannose.
C) LE CONCLUSIONI
Per quanto riguarda la giurisdizione, per le
ragioni esposte sub A) , respinto il secondo motivo
dì ricorso e dichiarato inammissibile il terzo, deve
essere dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario.
Quanto agli altri motivi : deve essere accolto il
primo, che lamenta il mancato rispetto dei principi
informatori della materia; il quarto motivo è
inammissìbile, in quanto la ricorrente non specifica
i termini ed i modi con i quali sarebbe stata
eccepita la prescrizione; il quinto ed il settimo
motivo (relativamente al sesto v' è rinunzia) vanno
accolti nei limiti in precedenza spiegati.
Il ricorso deve essere, dunque, accolto, con
rinvio al giudice di pace di Napoli, il quale
procederà ad un nuovo esame della causa, adeguandosi
ai principi sopra enunciati. Il giudice del rinvio
provvedere anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso,
dichiara inammissibile il terzo e dichiara la
giurisdizione del giudice ordinario.
Dichiara inammissibile il quarto motivo.
Accoglie il primo, il quinto ed il settimo, cassa la
sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di
Napoli, nella persona di diverso magistrato, il
quale provvedere anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Il Presidente.
Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2009.